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Tribunali Emilia-Romagna > Risarcimento del danno
Data: 17/04/2003
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 167/03
Parti: Ifico srl / Lombardi
TRIBUNALE DI PARMA - INFORTUNIO SUL LAVORO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE, DEL DANNO MORALE E DEL DANNO BIOLOGICO: SUSSISTENZA.


Un impiegato tecnico addetto alla produzione di una società che produce farmaci ad uso umano e veterinario subiva un infortunio sul lavoro a seguito di un'esplosione dei contenitori di vetro - collocati dentro un'autoclave la cui porta era stata aperta lentamente, per esigenze aziendali, prima che fosse terminata la fase di raffreddamento successiva alla sterilizzazione - con fuoriuscita del liquido in esso contenuto. Il lavoratore veniva gettato a terra dall'urto violento del portellone di chiusura e, cadendo nel liquido bollente che aveva invaso il pavimento, aveva subito estese e gravi lesioni, con conseguenti numerosi e dolorosi interventi. Accertata la responsabilità della società convenuta in ordine alla causazione dell'infortunio, il Giudice del lavoro di Parma ha in primo luogo riconosciuto, richiamando un orientamento dottrinale recepito da sempre più numerose decisioni dei giudici di legittimità e di merito (Cass. n. 7713/2000, Cass. n. 15499/2002; Trib. Milano n. 9417/1999; Trib. Milano 15.3.2001; Trib. Agrigento 4.6.2001; Trib. Milano 15.6.2000; Trib. Locri 6.10.2000; Trib. Palermo 8.6.2001; Trib. Forlì 15.3.2001; Trib. Pisa 3.10.2001; Cass. n. 2569/2001; Cass. 9009/2001) il c.d. "danno esistenziale", inteso come una "lesione che comporta per il danneggiato la necessità di adottare nella vita di ogni giorno comportamenti diversi rispetto al passato, un adattamento ad un nuovo assetto della realtà individuale che ha come conseguenza una peggiore qualità della vita, causata dalla lesione di un diritto fondamentale", ovvero come "il danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona". Tale tipo di danno viene affermato "ontologicamente diverso": = dal danno morale, perché questo deriva "dalle sofferenze fisiche o morali", restandosi "nel campo del c.d. sentire"; = dal danno biologico, perché questo deriva da una lesione della "integrità psico-fisica della persona, suscettibile di una valutazione medico-legale". Il danno esistenziale, invece, "è strettamente correlato all'attività realizzatrice della propria persona, che subisce una limitazione quale immediata conseguenza della condotta illecita altrui". Aggiunge la sentenza che la "quantificazione di tale danno … non può che essere di tipo equitativo, fondata sulla specificità del caso concreto" e non riferita alla misura della retribuzione. Nel caso concreto il Tribunale ha liquidato €. 35.000,00# al lavoratore che, avendo subito gravi ustioni, ed essendo maggiormente esposto al pericolo di tumori, non può più "esporsi al sole, con la conseguente impossibilità di esercitare le correlate attività socializzanti, ludiche e sportive", è costretto a "penose operazioni di toilette quotidiana", per lunghissimo tempo, ed anche d'estate, ha dovuto indossare una strettissima muta di pesante tessuto elastico.